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SGRAVI

Oscillazione per prevenzione

​L'INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia D.Lgs. 81/2008). Icuraimpresa segue le aziende, in tutte le fasi, al fine di presentare la domanda di sgravio all’INAIL. Significative sono le riduzione, del premio INAIL da versare, da parte delle aziende. In questo modo, gli adempimenti di legge in tema di salute e sicurezza sul lavoro, diventano una concreta opportunità di riduzione dell’onere contributivo dell’azienda, piuttosto che di un costo. Approfittane. 

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A cosa serve? 

L’“OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. In base al Decreto Ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

​

lavoratori-anno                 riduzione 
fino a 10                               30%
da 11 a 50                             23% 
da 51 a 100                           18%
da 101 a 200                         15%
da 201 a 500                         12%
oltre 500                                 7%

 


Chi può beneficiarne?
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

  • In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

  • Come ottenere la riduzione?

  • L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL. Valutazione e decisione L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

  • Applicazione della riduzione

  • La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

  • Esempio: 

  • La richiesta di riduzione per l’anno 2013 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2011. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2012. Gli sgravi INAIL riconosciuti operano sul tasso di premio del 2013 e sono applicati dall’azienda in sede di regolazione del premio 2013 (autoliquidazione 2014).

  • Requisiti:

  • Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda per gli sgravi INAIL.

  • L'oscillazione per prevenzione art.:24 M.A.T., inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007. Pertanto, per fruire degli sgravi INAIL, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti: applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative"); il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

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