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NUOVO DPCM: ITALIA DIVISA IN TRE ZONE



In vigore da oggi le misure inserite nel testo definitivo del nuovo DPCM 3 novembre 2020, volto ad inserire nuove disposizioni anti-contagio più restrittive sul territorio nazionale. Il provvedimento, firmato dal premier Conte, è stato oggetto di un lungo confronto con le Regione. Al momento il Governo è anche al lavoro sul nuovo D1 Ristori bis per intervenire a sostegno delle categorie colpite dalle nuove misure.

L' impianto del DPCM prevede un coprifuoco alle 22 sul territorio nazionale, e il regime differenziato che divide il territorio in fasce di rischio contagio a seconda di diversi parametri. La validità delle misure si applica dal 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre prossimo, in sostituzione dei precedenti DPCM. Le norme con valenza nazionale da applicare all’interno del territorio sono le seguenti:


  • limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;

  • mostre e musei chiusi;

  • didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;

  • attività in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;

  • chiusura obbligatoria, nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

  • riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;

  • chiusura obbligatoria per bar e ristoranti dalle 18, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica;

  • chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;

  • consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

  • confermata la raccomandazione, già contenuta nei precedenti provvedimenti, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Ulteriori misure di contenimento del contagio nelle aree dove la diffusione del virus risulta più elevato e le strutture sanitarie più congestionate.


La zona gialla: è la fascia a livello di rischio moderato, nella quale si applicano le limitazioni a valenza nazionale sopra indicate. Vi rientrano le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

La zona arancione: comprende le regioni Puglia e Sicilia, nella quale si applicano il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione. Consentiti gli spostamenti strettamente necessari per esigenze di lavoro, salute, urgenza e didattica in presenza. Vietato invece ogni spostamento in un comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per situazione di necessità precedentemente pronunciati. In fine sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e della ristorazione con consegna a domicilio e del catering.


La zona rossa: è la zona a più elevata criticità e comprende la Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta. Vi è l’assoluto divieto di ogni spostamento in entrare e in uscita dalla Regione, ma anche all’interno del territorio stesso, salve le ipotesi di necessità e urgenza. Chiusura obbligatoria per i negozi al dettaglio, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ad eccezione dei negozi alimentari e i servizi di ristorazione a domicilio e fino alle ore 22 con asporto. Sono sospese tutte le attività sportive, tuttavia è Consentito svolgere, in forma individuale, attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina. Le attività scolastiche in presenza per asili, primaria e prima media. In fine restano aperte le attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).


DPCM 03 NOVEMBRE 2020
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