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Gestione emergenze – Diritti del lavoratore e obblighi del datore di lavoro

Nel D.Lgs. 81/2008 la sesta sezione del capo III del titolo I (articoli 43-46) è dedicata espressamente al tema della “Gestione delle emergenze” e, in questa sezione, sono individuati vari obblighi organizzativi in capo al datore di lavoro (“e ai dirigenti, secondo le attribuzioni e le competenze a questi ultimi conferite ex art. 18 del decreto n. 81”), con specifico riferimento anche alla “materia del primo soccorso e della prevenzione incendi” e dei “diritti dei lavoratori in caso di pericolo ‘grave e immediato’”.

Si ricorda che l’art. 43 (Disposizioni generali) deve leggersi “in stretta correlazione con gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro e ai dirigenti dall’art. 18, comma primo del medesimo decreto, che impone agli stessi di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’, e che obbliga gli stessi soggetti sopra richiamati ad ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.


l sopracitato art. 43 ha sollevato qualche comprensibile dubbio con il riferimento operato dall’articolo al solo datore di lavoro, senza alcuna espressa menzione dei dirigenti: tuttavia in dottrina si è rilevato come lo specifico richiamo presente nell’incipit della norma agli adempimenti di cui all’art. 18, del d.lgs. 81/2008 consenta di estendere l’obbligo e la responsabilità quanto a tali adempimenti anche in capo al dirigente”, in base alle attribuzioni e competenze conferite. Perciò possono comunque individuarsi degli obblighi (e delle correlative responsabilità) anche di altri soggetti del ‘sistema sicurezza’: oltre naturalmente agli stessi lavoratori”.

I lavoratori, intanto, non solo sono chiamati all’adempimento di un obbligo di segnalazione nei confronti del datore, dei dirigenti o dei preposti, in relazione ad eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, nonché a qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza (art. 20 d. lgs. n. 81/2008), ma sono anche coinvolti direttamente nella gestione delle situazioni di emergenza, attraverso le designazioni che il datore è chiamato a fare nelle diverse squadre (prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso…)

Tuttavia, nella delicata operazione di designazione dei lavoratori addetti deve comunque tenersi conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e sicurezza, oltre che delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

Si ricorda poi che ai lavoratori non è consentito rifiutare di partecipare alle squadre, a meno che essi non possano addurre una valida giustificazione: laddove il lavoratore si sottragga ingiustificatamente a tali obblighi – oltre alle eventuali sanzioni disciplinari, potendo tale circostanza indubbiamente concretizzare una violazione dei doveri incombenti sul lavoratore subordinato in forza del contratto di lavoro (in questo caso, il dovere di collaborare con il datore di lavoro ai fini dell’adempimento degli obblighi di sicurezza) – il combinato disposto del terzo comma dell’art. 43 e dell’art. 59, lett. a)”, prevede una sanzione penale contravvenzionale.


In merito poi ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, si fa riferimento al “diritto di resistenza”: la disposizione prevede al primo comma che ‘il lavoratore che in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa a meno che non abbia commesso una grave negligenza e a meno che il lavoratore non abbia meramente trovato un pretesto per allontanarsi dal lavoro.


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