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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E SICUREZZA

Per la prevenzione degli infortuni nell’uso di apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, sono necessarie idonee procedure di scelta e controllo. Gli apparecchi e gli accessori di sollevamento devono essere: di progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente all’uso a cui sono destinati e privi di difetti di costruzione; fabbricati in conformità a norme internazionali o nazionali, alle Direttive Comunitarie applicabili e alle norme di buona tecnica; collaudati, esaminati approfonditamente, contrassegnati e ispezionati; mantenuti in buono stato; la documentazione relativa all’ apparecchio di sollevamento deve includere: manuale d’uso per l’operatore; manuale di montaggio; manuale di manutenzione; manuale dei pezzi di ricambio; dichiarazione di conformità CE redatta dal costruttore; certificazione del costruttore di idoneità all’uso; certificato di collaudo ed esame completo eseguiti dopo il montaggio iniziale; certificato del fabbricante per le funi metalliche, catene e ganci installati sulle gru; libretto delle verifiche redatto dall’INAIL; rapporti di verifica e degli interventi di manutenzione.


I controlli previsti dal D.Lgs. 81/2008 Il documento segnala che le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina, gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura; i ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile; se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione; le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi urtino le persone, o in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, o siano sganciati involontariamente.

Si indica poi che i mezzi di sollevamento e di trasporto, “esclusi quelli azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo, devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto”. E nei casi in cui l’interruzione dell’energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento “devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l’arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico”. Infine i mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.

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