Il decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 del Capo dell’Ispettorato Nazionale del lavoro stabilisce la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni e le sanzioni amministrative pecuniarie dal d.lgs. n. 81/2000 saranno rivalutate a decorrere dal 1° luglio 2018 nella misura dell'1,9%. Quindi, dal prossimo mese vi saranno sanzioni più aspre.
Tale decreto legge, convertito dalla legge n. 99/2013 stabilisce che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso decreto, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
È stato il Ministero del Lavoro, in una nota dello scorso 19 aprile, a individuare nell'Ispettorato nazionale del lavoro l'organo che si sarebbe occupato di tali rivalutazioni.
Perciò dal 1° luglio di quest'anno si prevede una rivalutazione pari all'1,9%: per esempio, per effetto di tale modifica, quindi, il datore di lavoro che dimentica di compiere la valutazione dei rischi oppure omette di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) potrà incorrere in un'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 (aumentata rispetto all’ammenda in vigore fino al 30 giugno 2018 che va da 2.740 a 7.014,40).
I rivalutati importi delle sanzioni si applicheranno alle violazioni commesse esclusivamente dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2023 e non riguarderanno gli accertamenti commessi in precedenza.
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