L’erogazione della formazione è un obbligo penalmente sanzionato in capo al datore di lavoro e al dirigente e la partecipazione ai corsi di formazione e in generale all’attività formativa è un obbligo penalmente sanzionato a carico del lavoratore, del preposto, del dirigente etc.
Contemporaneamente, dall’altra parte, sussiste un corrispondente diritto soggettivo in capo al lavoratore a ricevere le corrispondenti tutele.
In sostanza, poiché lo Stato da un lato ritiene di interesse generale la salute pubblica e dall’altro garantisce l’integrale tutela del lavoro in ogni sua forma, l’integrità fisica del lavoratore assume rilevanza generale; per cui, tutelandola, lo Stato tutela un bene generale, al quale è interessata - nel suo complesso - l’intera collettività.
Dunque, è importante che si incrementi sempre di più la consapevolezza di tali obblighi fondamentali: quello del datore di lavoro e del dirigente di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (art.18 c.1 lett.l) in comb. disp. art.37 D.Lgs.81/08) e quello del lavoratore di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (art.20 c.2 lett.h) D.Lgs.81/08; si veda anche art.19 c.1 lett.g) del medesimo decreto).
Quello che preme osservare qui, è rappresentato dalla constatazione che non sempre altrettanta attenzione - o comunque una sufficiente attenzione - viene dedicata al fatto che la formazione sia oltre ad un obbligo anche un diritto (del lavoratore, del preposto, del dirigente e più in generale di tutti coloro che rivestono ruoli specifici per i quali hanno il diritto di riceverla da parte del datore di lavoro/dirigente).
Il fatto che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia un diritto, emerge e viene messo in luce tutte le volte in cui essa non viene erogata e viene rivendicata dal lavoratore; ad esempio, a fronte di un cambio di mansione o di ruolo che comporta lo svolgimento di diverse attività che senza la formazione non si è “attrezzati” ad affrontare dal punto di vista della salvaguardia della propria salute e di quella delle altre persone presenti nell’ambiente di lavoro.
È evidente che nei casi in cui tali diritti (alla formazione, all’addestramento, alla sorveglianza sanitaria etc.) vengono nella pratica negati e quindi sono oggetto di legittima rivendicazione, è forte la consapevolezza che si tratti di veri e propri diritti, oltre che di obblighi.
Sarebbe importante che tale consapevolezza non venisse a mancare neanche nei momenti in cui tali diritti non sono negati e le prestazioni di salute e sicurezza sono concretamente fornite (ovviamente in maniera adeguata sia sul piano della conformità normativa che della qualità ed efficacia della prestazione).
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