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Procedimenti di prevenzione incendi

Aggiornamento: 12 lug 2018



Il regolamento di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ha introdotto elementi di innovazione nella disciplina della sicurezza antincendi che è una materia di rilevanza primaria per l’attività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La disciplina della prevenzione incendi, in questi anni di attuazione, ha dimostrato la sua validità nel semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi e gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività; eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ma anche di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni che non sono necessari rispetto alla tutela dell’interesse pubblico della prevenzione incendi; estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati e delle dichiarazioni di conformità; informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative.

Con questo approccio innovativo il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha mantenuto un ruolo centrale in materia di sicurezza antincendi, con procedimenti che comportano minori adempimenti amministrativi per l’utente ma anche controlli più incisivi, soprattutto nelle attività più complesse, a tutela della sicurezza del cittadino.

Tra gli elementi innovativi, in particolare, risalta l’applicazione del principio di proporzionalità che ha consentito di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A, B e C, e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla dimensione dell’impresa, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina l’esame dei progetti, le visite tecniche, il rilascio di specifiche deroghe alle normative e la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Non vi è obbligo di sopralluogo per l’attività di categoria A e B mentre, per le attività di categoria C, i Vigili del fuoco effettueranno il sopralluogo entro sessanta giorni.

È importante rilevare, in questo contesto, che la responsabilità del rispetto delle norme di prevenzione incendi è stata trasferita completamente in capo al professionista antincendio che firma le certificazioni che attestano la conformità delle opere realizzate alle normative di prevenzione. Il sopralluogo verrà pertanto effettuato dai Vigili del fuoco con metodo a campione, senza la necessità di verificare nel dettaglio l’intero fabbricato che ospita l’attività a rischio di incendio e senza che siano attribuite ai Vigili del fuoco eventuali responsabilità per quanto non visionato o per eventuali difetti occulti. E’ il professionista antincendio che autocertifica la validità dei lavori effettuati, di cui si assume la piena responsabilità.

In questo contesto assume una notevole importanza la modulistica obbligatoria emanata dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, da utilizzare per i procedimenti di prevenzione incendi che possono essere riassunti come segue: la valutazione dei progetti, la segnalazione certificata di inizio attività, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga. Ai procedimenti ordinari si aggiungono due nuovi procedimenti di tipo volontario: il nulla osta di fattibilità, la verifica in corso d'opera.

Il procedimento che in misura maggiore ha rivoluzionato la prevenzione incendi è la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con cui il titolare dell’attività comunica all’amministrazione dei Vigili del fuoco di aver effettuato le opere ed i lavori in conformità alla normativa ed al progetto approvato. È un procedimento innovativo perché, con la presentazione allo sportello dei Vigili del fuoco di questo atto di valore pregnante, l’imprenditore dà immediato avvio all’esercizio dell’attività, senza la necessità di attendere il sopralluogo dell’ente di controllo, quindi con un notevole abbattimento di oneri burocratici.

L’apertura di una nuova attività a rischio di incendio non può tuttavia prescindere dall’impegno ad osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa, nonché tutti i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.

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