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Il Codice di Prevenzione Incendi e la Progettazione Antincendio



Un sondaggio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), in merito all'utilizzo del Codice di prevenzione incendi come metodo di progettazione, ha rilevato come gli ingegneri siano interessati alle nuove potenzialità introdotte dal Codice ma, allo stesso tempo, non lo utilizzano spesso.

Si segnala che oltre il 62% dei progettisti, infatti, pur avendo frequentato corsi di formazione incentrati sull’utilizzo del Codice, non ha provato ad utilizzarlo oppure ha rinunciato dopo un tentativo; di quelli che lo hanno adottato, pochi hanno fatto ricorso alle cosiddette soluzioni alternative. Probabilmente a causa della percepita complessità dello strumento normativo, e conseguente aumento della responsabilità, il Codice è di fatto spesso ignorato a vantaggio del più ‘consolidato’ metodo prescrittivo.

Ci soffermiamo brevemente oggi sulla progettazione antincendio che può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili ed aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (metodo prestazionale).

Il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.), senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale (rispetto all’ approccio prescrittivo) in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

In particolare la progettazione antincendio è strettamente connessa alle specifiche norme vigenti in tema di prevenzione incendi e l’allegato I del DM del 07 agosto 2012 stabilisce i requisiti minimi della documentazione tecnica di prevenzione incendi in riferimento alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del d.p.r. 151 del 1 agosto 2011.

Il documento riepiloga i contenuti della relazione tecnica (punto A.1 dell’Allegato I del d.m. 07 agosto 2012) e degli elaborati grafici (punto A.2 del d.m. 07 agosto 2012).

Si indica che la relazione tecnica deve contenere, almeno:

• L’individuazione dei pericoli di incendio: gli elementi che permettano di individuare i pericoli presenti nella attività, quali ad esempio:

o destinazione d’uso (generale e particolare);

o sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;

o carico di incendio nei vari compartimenti;

o impianti di processo;

o lavorazioni;

o macchine, apparecchiature ed attrezzi;

o movimentazioni interne;

o impianti tecnologici di servizio;

o aree a rischio specifico.

• La descrizione delle condizioni ambientali: la descrizione delle condizioni nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

o condizioni di accessibilità e viabilità;

o lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);

o caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);

o aerazione (ventilazione);

o affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;

o vie di esodo.

• La valutazione qualitativa del rischio incendio: la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio,

• La compensazione del rischio incendio (strategia antincendio): la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo:

o al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali;

o ai presidi antincendio;

o alle norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento”.

Relativamente agli impianti di protezione attiva “la relazione deve indicare:

• le norme di progettazione seguite;

• le prestazioni dell’impianto;

• le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, ecc.);

• le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l’idoneità dell’impianto in relazione al rischio di incendio presente nella attività”.

Si ricorda, inoltre, che (DM n. 37 del 22 gennaio 2008) “ogni progetto di impianto deve essere elaborato secondo la regola dell’arte, che considera oltre alla normativa vigente, anche le indicazioni delle guide e delle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’UE, e in accordo a specifiche tecniche internazionali emanate da enti riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio, come, ad esempio, gli standard NFPA”.

Si segnala, infine, che la gestione dell’emergenza “deve indicare, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell’emergenza che dimostrino la perseguibilità dell’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail che riporta anche i contenuti minimi degli elaborati grafici e le varie tipologie di approccio della progettazione antincendio.

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