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Il Rischio biologico nelle aziende zootecniche



Per rischio biologico si intende la probabilità che un individuo entri in contatto con materiale biologico potenzialmente contaminato sempre presente in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.

Secondo quanto definito dal D.Lgs. 81/08 gli agenti biologici includono microrganismi, endoparassiti, colture cellulari in grado di provocare infezioni, intossicazioni e allergie. Tuttavia, in senso meno restrittivo e ai fini di una reale e completa valutazione dei rischi in un luogo di lavoro, andrebbero considerati agenti biologici pericolosi anche altri organismi, appartenenti al regno vegetale e animale. La gran parte degli agenti biologici pericolosi sono comunque i microrganismi, ovvero organismi invisibili all’occhio umano, che possono essere visualizzati e studiati tramite il microscopio ed altre tecniche d’indagine. I soggetti esposti a rischio biologico possono contrarre una malattia infettiva, ossia una forma morbosa determinata da un agente biologico capace di penetrare, moltiplicarsi e produrre effetti dannosi in un organismo vivente.

Le misure da adottare per lavorare in sicurezza debbono avere come obiettivo la tutela della salute umana, la salvaguardia e la protezione dell’ambiente e nessun lavoro deve essere considerato così importante da essere eseguito trascurando le necessarie misure di sicurezza.

La pericolosità degli agenti biologici viene stabilita in base alla:

infettività: intesa come la capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite;

patogenicità: intesa come la capacità di produrre malattia a seguito di infezione;

trasmissibilità: intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto suscettibile;

neutralizzabilità: intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura.

Il rischio biologico per i lavoratori degli allevamenti è costituito soprattutto dagli agenti di zoonosi che colpiscono gli animali allevati. Gli animali in allevamento si possono infettare con molti agenti biologici che possono provocare malattie rilevabili o asintomatiche. Il fatto che questi agenti siano presenti sul luogo di lavoro non significa automaticamente che costituiscano un rischio per gli addetti. Infatti bisogna considerare ed analizzare il tipo di mansione a cui il lavoratore è addetto evidenziando nella valutazione dei rischi le vie di trasmissione e di esposizione che sviluppano la probabilità di contagio del patogeno.

La stretta collaborazione tra il personale ispettivo (Tecnici della Prevenzione/ Medici del Lavoro) e Medici veterinari è indispensabile, in quanto solo conoscendo lo stato sanitario dell’animale è possibile individuare la fonte di rischio per i lavoratori.

Le malattie infettive come è noto si possono distinguere grossolanamente in acute e croniche. Le prime manifestano i loro sintomi poco dopo l’ingresso del patogeno nell’ospite ed evolvono rapidamente con esiti di varia gravità, mentre le seconde si manifestano molto più tardivamente con eventi sintomatici in genere progressivi a decorso cronico che possono anche condurre alla morte (es. infezioni da virus come epatite B e C, HIV, tubercolosi).

Il termine zoonosi è onnicomprensivo andando a definire una qualsiasi malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali all'uomo direttamente o indirettamente. La salute umana è correlata strettamente a quella degli animali e le zoonosi pertanto conferiscono carattere di pericolosità a molte attività che richiedono contatti con gli animali. In Europa tutte le zoonosi sono sottoposte a un sistema di sorveglianza coordinata tra gli Stati membri secondo le disposizioni e le indicazioni della Direttiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 novembre 2003.

Il datore di lavoro di un'azienda che presenti rischi di esposizione ad agenti biologici di varia natura per i lavoratori, come è il caso di tutte le aziende zootecniche in generale, le aziende agricole e le aziende agroalimentari, è obbligato a tenere in considerazione questi rischi all'atto della valutazione (DVR). Lo stesso è tenuto a documentarsi, anche consultando la ASL – Dipartimento di Prevenzione ed il medico competente, sulle malattie che possono essere contratte a causa degli agenti biologici, sui potenziali effetti allergici e tossici degli agenti, su eventuali ulteriori situazioni che possono influire sul rischio.

La valutazione il rischio biologico risulta complessa e deve essere condotta razionalmente. Difficile è anche esprimere l'entità del danno atteso, infatti le conseguenze dell'esposizione ai più comuni agenti zoonotici possono variare dalla semplice sieroconversione, alla malattia con manifestazioni sintomatologiche estremamente variabili fino all'insorgenza di postumi irreversibili o alla morte. Per le indicazioni in merito alla classificazione e alle relative considerazioni specifiche sulle zoonosi si rimanda alla Direttiva Comunitaria citata precedentemente riportando di seguito solo un cenno di alcune malattie di significativo interesse.

Il rischio biologico è strettamente correlato allo stato epidemiologico degli animali allevati, alle modificazioni ambientali, al tipo di attività zootecnica praticata e per i mutamenti intervenuti nelle popolazioni degli animali domestici – selvatici.

I servizi ASL devono collaborare strettamente tra loro (Servizio veterinario /Servizi di tutela della salute nei luoghi di lavoro) per l'applicazione della norma specifica di tutela della salute pubblica-veterinaria e della salute dei lavoratori negli allevamenti ed in genere in tutte le attività che comportano contatti con animali o loro prodotti. L'OMS ha riconosciuto le zoonosi quali causa di malattie professionali (WHO Fact Sheet December 1997) e la lotta alle stesse come uno dei compiti di notevole rilievo nei sistemi sanitari nazionali dei diversi paesi con l’obbligatorietà di valutazione del rischio biologico e di intervento mirato sulle zoonosi professionali.

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