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Il ruolo del RLS



Il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico) ha ripreso e sviluppato la filosofia di approccio alla sicurezza introdotta con il D. Lgs. 626/94 che prevede un ruolo attivo e centrale dei lavoratori ed una importante funzione degli RLS, che devono essere consultati e partecipare a tutto il percorso dalla valutazione dei rischi alla formazione e, dunque, avere concreta agibilità nell'accedere alla documentazione in materia di salute e sicurezza.

Occorre dunque approfondire, avanzare idee e proposte su quali strumenti introdurre e adottare per rafforzare il ruolo ed i compiti degli RLS, tali da poter permettere di svolgere al meglio le proprie funzioni previste, in maniera molto chiara e dettagliata, dall'articolo 50 del D. Lgs. 81/2008. Per farlo può essere utile anche analizzare le criticità del rapporto tra gli RLS e le altre figure e strutture impegnate in materia di salute e sicurezza.

Per quanto concerne il rapporto tra RLS e Servizi di Prevenzione delle ASL:

si ricorda che l’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 prevede che:

  • comma f): “Il Rls riceve le informazioni dall'organo di vigilanza;

  • comma i): Il Rls formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito;

· o): il Rls può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

Insomma, l’Rls è inteso come interlocutore abituale delle azioni di verifica e vigilanza, nonché come primo organo di controllo sulla applicazione delle norme.

Nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 si fa riferimento anche al sostegno a programmi di formazione al ruolo di RLS ed RLST. Infatti, è stata prestata una grande attenzione in tutti questi anni dai Servizi nella attivazione di iniziative di informazione/formazione dei RLS su:

  • Norme

  • Fattori di rischio

  • Possibili soluzioni.

Veniamo ora ad alcune criticità rilevate:

  • Il Rls riceve le informazioni dall'organo di vigilanza: non è presente alcun bilancio delle attività di restituzione delle informazioni agli RLS a seguito delle attività ispettive svolte dagli PSAL, restituzione che in alcune realtà è il solo invio degli atti al termine delle ispezioni;

  • Il Rls formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito: non è pensabile che si possano costruire relazioni, condividere percorsi, che originino solo dagli accessi ispettivi PSAL. Si rischiano così solo risposte di tipo burocratico;

  • attività di informazione/formazione effettuata agli RLS: grande disomogeneità a livello nazionale. Quasi esclusivo investimento nel far acquisire competenze tecniche…ma il RLS non può (né deve) essere un ‘super tecnico’!;

  • il Rls può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate…non siano idonee: si rileva il malinteso ruolo del RLS quale controllore interno, ovvero primo organo di controllo sulla applicazione delle norme. Ci si attende che i Servizi si attivino immediatamente facendo proprie le richieste degli RLS, attivando processi sanzionatori.

Queste alcune prospettive per il miglioramento della figura del RLS:

  • costruzione di occasioni di formazione comuni (workshop, forum), di momenti di confronto tra operatori AUSL, MC, RLS, RSPP

  • centralità del ruolo degli RLS nei nuovi rischi (stress, movimentazione manuale dei carichi, rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro)

  • istituzione di tavoli di lavoro congiunti.

Non è da sottovalutare, tra l’altro, l’importanza di riattivare/consolidare il rapporto con i lavoratori.

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