Il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico) ha ripreso e sviluppato la filosofia di approccio alla sicurezza introdotta con il D. Lgs. 626/94 che prevede un ruolo attivo e centrale dei lavoratori ed una importante funzione degli RLS, che devono essere consultati e partecipare a tutto il percorso dalla valutazione dei rischi alla formazione e, dunque, avere concreta agibilità nell'accedere alla documentazione in materia di salute e sicurezza.
Occorre dunque approfondire, avanzare idee e proposte su quali strumenti introdurre e adottare per rafforzare il ruolo ed i compiti degli RLS, tali da poter permettere di svolgere al meglio le proprie funzioni previste, in maniera molto chiara e dettagliata, dall'articolo 50 del D. Lgs. 81/2008. Per farlo può essere utile anche analizzare le criticità del rapporto tra gli RLS e le altre figure e strutture impegnate in materia di salute e sicurezza.
Per quanto concerne il rapporto tra RLS e Servizi di Prevenzione delle ASL:
si ricorda che l’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 prevede che:
comma f): “Il Rls riceve le informazioni dall'organo di vigilanza;
comma i): Il Rls formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito;
· o): il Rls può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Insomma, l’Rls è inteso come interlocutore abituale delle azioni di verifica e vigilanza, nonché come primo organo di controllo sulla applicazione delle norme.
Nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 si fa riferimento anche al sostegno a programmi di formazione al ruolo di RLS ed RLST. Infatti, è stata prestata una grande attenzione in tutti questi anni dai Servizi nella attivazione di iniziative di informazione/formazione dei RLS su:
Norme
Fattori di rischio
Possibili soluzioni.
Veniamo ora ad alcune criticità rilevate:
Il Rls riceve le informazioni dall'organo di vigilanza: non è presente alcun bilancio delle attività di restituzione delle informazioni agli RLS a seguito delle attività ispettive svolte dagli PSAL, restituzione che in alcune realtà è il solo invio degli atti al termine delle ispezioni;
Il Rls formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito: non è pensabile che si possano costruire relazioni, condividere percorsi, che originino solo dagli accessi ispettivi PSAL. Si rischiano così solo risposte di tipo burocratico;
attività di informazione/formazione effettuata agli RLS: grande disomogeneità a livello nazionale. Quasi esclusivo investimento nel far acquisire competenze tecniche…ma il RLS non può (né deve) essere un ‘super tecnico’!;
il Rls può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate…non siano idonee: si rileva il malinteso ruolo del RLS quale controllore interno, ovvero primo organo di controllo sulla applicazione delle norme. Ci si attende che i Servizi si attivino immediatamente facendo proprie le richieste degli RLS, attivando processi sanzionatori.
Queste alcune prospettive per il miglioramento della figura del RLS:
costruzione di occasioni di formazione comuni (workshop, forum), di momenti di confronto tra operatori AUSL, MC, RLS, RSPP
centralità del ruolo degli RLS nei nuovi rischi (stress, movimentazione manuale dei carichi, rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro)
istituzione di tavoli di lavoro congiunti.
Non è da sottovalutare, tra l’altro, l’importanza di riattivare/consolidare il rapporto con i lavoratori.
Comments