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L'affollabilità delle aule didattiche



In merito alla questione "affollamento aule" il principale riferimento è quanto indicato dal D.M. 26/08/1992 capitolo 5.6 (comma 3) il quale riporta: "Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 ...."

Il legislatore ha chiarito che nell'ambito delle strutture scolastiche costruite o utilizzate prima del 27/11/1994, i locali destinati ad aule didattiche e esercitazioni, non devono essere adeguati al 3° comma del capitolo 5.6 dell'allegato al DM 26/8/1992, per quanto attiene la larghezza delle porte. La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, co. 3 del D.Lgs n. 242/1996 (Lett. Circ. prot. n. P954/4122 sott. 32 del 17/5/1996).

Risulta pertanto evidente che il D.M. 26/8/92:

  • specificando che le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti non pone alcun limite all'affollamento massimo di ciascuna aula

  • anzi, si esplicita che ogni aula può contenere anche più di 50 persone (si pensi ad esempio alle aule universitarie), a condizione che le porte siano sufficienti

Sulla base di quanto sopra evidenziato, ogni aula può pertanto contenere:

  • fino a 25 persone se la porta si apre nel senso contrario all'esodo (verso l'interno del locale),

  • fino a 50 persone se la porta si apre nel senso dell'esodo (verso il corridoio o comunque verso l'esterno del locale),

  • più di 50 e fino a 100 persone se le porte sono almeno due e dimensionate per avere una capacità di deflusso adeguata, di cui una dotata di maniglione antipanico.

In linea di principio, per cause di forza maggiore e per brevi periodi (ad esempio per lo smistamento classi), sarebbe possibile utilizzare un'aula con la porta che si apre nel senso contrario all'esodo, con più di 25 persone, provvedendo a rimuovere la porta del locale o bloccandola in posizione di totale apertura, con l'adozione di tutte le misure del caso (disposizioni interne, vigilanza del preposto…)

Cambiando poi fonte normativa, sono ancora oggi, spesso presi in considerazione e richiamati gli indici di cui al D.M. 18/12/1975, che fissavano, fra gli altri, i noti rapporti tra superficie del locale e numeri di studenti (c.d. indici di funzionalità didattica) pari a 1,8 m2/studente nelle scuole di grado inferiore (infanzie, primarie e secondarie di primo grado) ed a 1,96 m2/studente nelle scuole di grado superiore. Tale D.M. 18/12/1975 è stato abrogato dall'art. 12 della Legge n° 23 del 11/01/1996 (G.U. n.15 del 19/01/1996). Pertanto, l'assunzione di tali indici di riferimento non rappresenta (almeno attualmente) un obbligo ma una possibilità/facoltà.

Norme successive hanno poi fissato il limite di 20 studenti per classe, laddove fossero presenti disabili (ancora una volta senza riferirsi alla superficie del locale in questione); tuttavia tale prescrizione ha più recentemente perso la sua valenza, infatti con la circolare ministeriale (ministero dell'Istruzione) n. 10, AOODPIT Prot. n. 727, 21 marzo 2013, è stato chiarito che "Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni" introducendo una facoltà e non già un obbligo.

Allo stato attuale, sostanzialmente, non esistono quindi indici prescrittivi di affollabilità delle aule (e più in generale di tutti gli altri spazi), ed anzi le norme sull'organico scolastico (vedasi DPR 81/2009) impongono la costituzione di classi con un numero minimo di studenti, senza prendere in considerazione gli spazi in cui queste saranno inserite.

Comunque, si comprende come, seppur rimosso il rapporto superficie/studente, sia comunque presente un vincolo, ovvero quello legato alla disposizione degli arredi e materiali presenti nei locali: se il vigile del fuoco ritiene che lo spazio minimo da garantire per il passaggio di una persona, sia di 60 cm (appunto il modulo), è evidente che tale spazio (utile, ovvero privo di ingombri) dovrà essere rispettato nelle scelte di disposizione degli arredi (non solo i banchi), dei materiali, e nella scelta di ulteriore incremento del numero di studenti nel locale in questione, in maniera che da ciascun posto a sedere e fino alla porta del locale sia rispettata tale condizione.

In conclusione: è evidente che oggi, rispetto agli anni '70, in cui furono definiti gli indici, viviamo un periodo dove la didattica è in forte e continua evoluzione e richiederebbe spazi differenti (più ampi per accogliere maggiori attrezzature, strumenti e supporti); tuttavia la norma o meglio il legislatore, sembra non volersi preoccupare della questione, puntando unicamente sulla organizzazione efficiente del sistema (gestione di un maggior numero di studenti con un organico minore).

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