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La Direttiva Europea sugli agenti cancerogeni e mutageni



La Commissione Europea, tenendo conto dei pareri definiti dal Comitato Consultivo Salute e sicurezza, il 13 maggio 2016 ha presentato la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Dopo una serie di proposte emendative critiche del Parlamento Europeo si è avviata una fase di negoziato con il Consiglio e la Commissione.

Nel luglio del 2017 si raggiunge un compromesso: nell’accordo sono state introdotte modifiche alla proposta della Commissione europea, ma non sono state accolte tante delle proposte del Parlamento che erano particolarmente critiche.

Il testo è stato poi formalmente adottato dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2017.

Tra le principali modifiche alla direttiva 2004/37/CE ricordiamo:

- la modifica dell’articolo 14 (sorveglianza sanitaria): Il comma 1, infatti, viene sostituito con l’aggiunta della previsione secondo cui “Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato”.

- sostanze tossiche per la riproduzione: entro il primo trimestre del 2019, la Commissione valuterà la possibilità di includere nel campo di applicazione della Direttiva anche le sostanze tossiche per la riproduzione, e potrà presentare una proposta legislativa in materia, previa consultazione delle parti sociali.

- inserimento nell'elenco di sostanze, miscele e procedimenti del punto seguente: “I lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.

- inserimento dei valori limite di esposizione per 11 nuovi agenti chimici (tra cui ad esempio le fibre ceramiche refrattarie, definite cancerogene) e la variazione dei valori di 2 dei 3 agenti già presenti nella direttiva 2004/37/CE.

– la modifica del valore limite di esposizione professionale delle polveri di legno duro da 5 mg/m3 a 2 mg/m3. Questo valore sarà però operativo dal 17 gennaio 2023 poiché è presente nella Direttiva una misura transitoria che prevede, per i 5 anni successivi all’entrata in vigore della direttiva, un valore limite pari a 3 mg/m3.

– inserimento del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile pari a 0.1 mg/m3.

– inserimento del valore limite di esposizione professionale per i composti definiti cancerogeni, pari a 0.005 mg/m3, che sarà di fatto operativo dopo 7 anni dall’entrata in vigore della direttiva. Per tale agente, infatti, sono state previste le seguenti misure transitorie: -fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.010 mg/m3; -fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.025mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi.

Evidenziamo, infine, che le modifiche alla Direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni dovranno essere recepite entro il 17 gennaio 2020 e ricordiamo ancora che non sono state accolte tante delle proposte del Parlamento che erano considerate particolarmente critiche.

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