Nelle attività di laboratorio è richiesto costantemente non solo un giudizio equilibrato e un'accurata valutazione del rischio, con particolare riferimento alle sostanze chimiche pericolose a cui si è esposti, ma anche la puntuale adozione di appropriate procedure per la riduzione del rischio.
E proprio per migliorare la tutela degli operatori delle agenzie di protezione ambientale, che svolgono attività di laboratorio, sono state aggiornate le linee guida per la valutazione del rischio chimico a cui sono esposti gli operatori dei laboratori dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie Ambientali.
Soffermiamoci, allora, sulle buone prassi relative alla manipolazione di agenti chimici pericolosi:
detenere in laboratorio quantità di agenti chimici pericolosi molto limitate, sufficienti per il lavoro di alcuni giorni, lasciando i quantitativi maggiori negli appositi locali di deposito; le bottiglie già aperte devono essere conservate entro appositi armadi di sicurezza adatti al tipo di pericolo, all'esterno dei quali devono essere riportati i simboli di pericolo propri del contenuto;
mantenere adeguatamente separati i prodotti fra loro incompatibili (che potrebbero reagire fra loro);
tenere un inventario aggiornato di tutti gli agenti chimici presenti;
le sostanze chimiche infiammabili non devono essere conservate in frigoriferi di tipo domestico e / o in ambienti in cui siano presenti possibili fonti d'innesco quali scintille o punti caldi. Come gli armadi, anche i frigoriferi devono essere contrassegnati all'esterno con i simboli di pericolo propri dei prodotti contenuti;
materiali esplosivi, per sensibilità agli urti o per particolari reattività, devono essere maneggiati delicatamente e utilizzati solo dopo aver fatto una dettagliata e puntuale valutazione dei rischi, ricorrendo a schermature di adeguata resistenza, ad una allocazione sicura; usare la massima cautela nell'utilizzo e nella conservazione di prodotti perossidabili;
i gas ‘inerti’, o inodori, possono essere pericolosi. Nel caso di fuga di gas ‘inerti’ (ad esempio, azoto, argon, elio) allontanarsi dal laboratorio e rientrarvi solo dopo averlo aerato”;
l'ossigeno “può essere molto pericoloso con rischio d'incendio se la quantità fuoriuscita determina una concentrazione in aria uguale o superiore al 25%;
tutte le operazioni e lavorazioni con agenti chimici pericolosi (composti volatili e acidi concentrati) devono essere eseguite sotto cappa da laboratorio chimico tenendo il pannello scorrevole frontale abbassato il più possibile;
le pesate delle sostanze chimiche pericolose devono essere compiute sotto cappa, ovvero preparando sotto cappa i materiali da pesare trasferendoli successivamente su una bilancia esterna, ovvero, se indispensabile, in un locale dedicato adibito all'uso delle bilance in condizioni di calma d'aria; si raccomanda la protezione della zona operativa con carta assorbente, allo scopo di raccogliere eventuali residui da eliminare nei modi dovuti. Assicurare comunque un adeguato ricambio d’aria dei locali di pesata;
trasportare gli agenti chimici in maniera adeguata. Il trasporto di agenti chimici pericolosi, specie se contenuti in recipienti di vetro, deve essere eseguito con precauzione, utilizzando cestelli o carrelli dotati di sistemi di contenimento, atti a ricevere eventuali spandimenti di materiale;
travasi di agenti chimici pericolosi sono vietati se non in piccole quantità; non tenere mai in mano il contenitore in cui si travasa; effettuare i travasi sotto cappa, utilizzando imbuti e appositi sostegni per il contenitore in cui si travasa;
i recipienti di liquidi pericolosi (quali taniche ecc.) devono essere posizionati all’interno di vaschette di contenimento poste su opportuni fogli assorbenti; i fogli assorbenti, periodicamente sostituiti, devono essere posizionati anche sui ripiani utilizzati per lo stoccaggio di contenitori di liquidi pericolosi”.
Si sottolinea che i dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati “quando non è possibile evitare, ridurre o fronteggiare adeguatamente i rischi con misure tecniche di prevenzione, con sistemi di protezione collettiva o con una differente organizzazione del lavoro (d.lgs. 81/2008, art. 75)”.

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