È evidente che un reale miglioramento della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro dipenda anche da un’efficace diffusione di questa cultura già nel mondo scolastico. Ed è per questo motivo che in questi anni sta aumentando l’attenzione degli operatori per il mondo della scuola e, in particolare, per le attività di alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica che favorisce processi di apprendimento attivi e favorisce l’attenzione per la prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, della sicurezza e tutela dei giovani tirocinanti, sono sorti in questi anni anche diversi quesiti e dubbi con riferimento alla normativa in materia di alternanza e all’applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Dubbi che hanno trovato, in alcuni casi, risposte dalla Commissione Interpelli. Malgrado alcune risposte della Commissione Interpelli, sono tuttavia rimasti diversi dubbi interpretativi. E la Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione circa l'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.
Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti in alcuni casi di alternanza scuola – lavoro, presso lavoratori autonomi.
Il quesito, quindi, è: nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, è applicabile l’articolo 21 del D.Lgs. 81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante? O, invece, il Decreto va applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso?
Per dare una risposta la Commissione presenta molte premesse normative generali. Sempre in premessa la Commissione interpelli fa riferimento ad alcune risposte a quesiti. Le ultime premesse riguardano alcune norme recenti.
In definitiva la Commissione precisa, in risposta al quesito posto, che per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
Comments