Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 10 del 28 maggio 2018 recante “Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Al comma 5 del citato articolo 131, la quale prevede che l’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
si rende necessario analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso
Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico.
Questo gruppo di lavoro ha necessità di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l’interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennale. Ciò al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico (secondo quanto previsto dal richiamato articolo 131).
In seguito, il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere al Gruppo di lavoro apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, corredando tale richiesta da una copia delle singole autorizzazioni e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso. Tale istanza dovrà pervenire a questa Direzione Generale entro il 15 giugno 2018, al seguente indirizzo PEC:dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.
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