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Sicurezza dei lavoratori autonomi



Ci sono alcuni settori lavorativi - ad esempio i settori delle costruzioni, dei trasporti e dell’agricoltura - in cui è aumentato negli anni il numero di lavoratori autonomi. Una tipologia di lavoratori che spesso è soggetta ad un rischio di infortuni con lesioni invalidanti o mortali maggiore rispetto ad altre categorie. Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha previsto (art. 21) una estensione delle tutele anche ai lavoratori autonomi con l’obbligo di utilizzo di dispositivi individuali di protezione e l’impiego di attrezzature sicure e conformi.

A differenza di quanto ritenuto da molte fonti, il lavoratore autonomo non è un soggetto che viene solo marginalmente interessato dalle misure prescrittive previste dal testo unico (D.Lgs. 81/08), ma, proprio nello spirito con cui il legislatore ha voluto graduare le responsabilità, queste appaiono attenuate per effetto della marginale incidenza di questa figura. Molti adempimenti riservati alle imprese, infatti, non incidono minimamente sulla figura dell’artigiano autonomo, anche in ovvia conseguenza del fatto che questo soggetto giuridico non possiede lavoratori dipendenti per i quali, invece, sarebbe tenuto ad attuare le comuni misure di tutela previste dalla legge. Uno tra i primi riferimenti al lavoratore autonomo è contenuto all’art. 20 del TUSL riguardo l’obbligo di esporre, in regime d’appalto e subappalto, l’apposito tesserino di riconoscimento. Il comma 3 dell’articolo indica che i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la tessera di riconoscimento dei lavoratori autonomi deve contenere anche l'indicazione del committente). Nel successivo art. 21 vengono poi delineate importanti precisazioni per i lavoratori autonomi: sono obbligati ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge ed a munirsi di dispositivi di protezione individuale al pari degli altri lavoratori. E tali soggetti, con riferimento ai rischi specifici delle attività svolte, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria’ e ‘partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dunque, all’interno del cantiere, con altri soggetti, i lavoratori autonomi non sono obbligati, salvo risponderne poi penalmente nel caso si dovesse verificare un evento infortunistico a questi imputabile, né a frequentare corsi di formazione professionale né a sottoporsi a specifici controlli sanitari. Tuttavia, tale facoltà – continua il documento - sarà certamente in futuro limitata dal Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che creerà, ineluttabilmente, precisi indici di scelta dei soggetti autorizzati a partecipare alle lavorazioni. Arriviamo all'art. 90 comma 9 del Titolo IV, specifico per l’edilizia, dove si legge che la committenza dei lavori (pubblica o privata) deve verificare, anche nei confronti dei lavoratori autonomi, l'idoneità tecnico-professionale secondo specifici contenuti. Inoltre, l’art. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), sempre del TUSL, si limita a indicare che i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. Il documento segnala che questo precetto normativo, oltre a sancire l’assoluto rispetto che il lavoratore autonomo deve, ovviamente, al CSE (il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dei lavori), in realtà, mediante l’evidente richiamo ai più ampi contenuti di legge, contiene in sé una complessa serie di obbligazioni previste in numerosi articoli del Testo Unico (art.90, art.92, art.100, artt.124, 138, 152, art.160, ...). E dunque il lavoratore autonomo quale soggetto partecipante alla realizzazione dell’opera, è comunque chiamato al pieno coinvolgimento nel progetto di sicurezza del cantiere e, dunque, a volte anche più di altri, risponde personalmente nel caso attui comportamenti considerati lesivi ai principi di tutela antinfortunistica.

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